Art. 13.
(Divieto di atti di pignoramento presso terzi a valere sui fondi destinati al finanziamento della ricerca sanitaria).

      1. Le somme inserite ed utilizzate negli specifici capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute per il finanziamento dei soggetti e delle attività di ricerca indicati dagli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata.